NORMATIVE EDILIZIE

MANUTENZIONE ORDINARIA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Quale è la differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria?

E' importante conoscere la differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria, attraverso la classificazione che le normative fanno tra le opere edilizie di ristrutturazione, vale a dire la differenza tra un'intervento edilizio di manutenzione ordinaria ed uno di manutenzione straordinaria, in quanto appartenere ad uno anzichè all'altro implica la necessità o meno di ottenere preventive autorizzazioni o comunque di essere costretti ad espletare pratiche edilizie affidandosi ad un tecnico abilitato.

Che cosa si intende per manutenzione ordinaria e straordinaria secondo il Testo Unico dell'edilizia D.P.R +393382462881, quali lavori edili possono compiuti senza titoli abilitativi e quali invece necessitano della comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Infine l'applicabilità del bonus ristrutturazione 2018 anche per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Manutenzione ordinaria definizione del testo Unico

L'art. 6 del D.P.R +393382462881 prevede che gli interventi di manutenzione ordinaria possano essere eseguiti senza titoli abilitativi, perché rientranti nell'attività edilizia libera "Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) costituiscono opere di manutenzione ordinaria "gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti."

Gli impianti tecnologici a cui si riferisce l'art. 3 sono quelli di quelli di riscaldamento, elettrico, gas cottura, idrico sanitario, canna fumaria, condizionamento e ricambio dell'aria, mentre per quanto riguarda le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione, esso intende ad esempio quelle di:

ricostruzione, rinnovamento e sostituzione di pavimenti interni ed esterni;
rifacimento, riparazione e tinteggiatura pareti interne ed esterne;
sostituzione, rinnovamento e riparazione infissi interni ed esterni e inferriate o altri sistemi anti intrusione;
riparazione sostituzione e rinnovamento di grondaie, tubi e pluviali;
riparazione, integrazione ed efficientamento di impianti elettrici, gas, igienico e idro sanitario.
Manutenzione straordinaria definizione del testo Unico

L'art. 3 del D.R.R definisce alla lettera b) gli interventi di manutenzione straordinaria, come: "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso".

E' l'elemento di innovazione che contraddistingue l'opera di manutenzione straordinaria da quella ordinaria sono quindi: l'innovazione e la necessità di un titolo abilitativo per eseguire i lavori.

Manutenzione straordinaria: CILA
Da quanto detto sinora emerge che le opere di manutenzione straordinaria comportano interventi più incisivi sull'immobile rispetto a quelle necessarie a conservarlo in buone condizioni. Per questo la legge n. 73/2010 prevede l'obbligo della comunicazione asseverata (CILA) da parte del proprietario, usufruttuario o inquilino dell'immobile allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune territorialmente competente per determinate opere di manutenzione straordinaria.
In realtà, poiché per eseguire questi interventi è necessario rivolgersi ad alcuni professionisti (ingegnere civile, architetto, geometra) tenuti a compilare le dichiarazioni e le asseverazioni di loro spettanza e a dichiarare la regolarità dell'opera, la comunicazione può essere eseguita anche dagli stessi previa delega.

La comunicazione asseverata (CILA), deve riportare:
i dati che consentono di identificare l'impresa o la ditta che eseguirà i lavori;
o l'espressione "lavori in economia" se sarà il proprietario a compiere le opere di manutenzione.
A titolo puramente esemplificativo, tra le opere di manutenzione che richiedono la comunicazione asseverata al Comune (CILA), troviamo:
il rifacimento o la creazione allacci fognari che modificano il percorso e le caratteristiche della rete;
lo spostamento di tramezzi e mura divisorie interne purché non portanti;
l'apertura o la chiusura di porte ed infissi;
la creazione di piscine;
il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari che non comportino la modifica della volumetria degli edifici e della destinazione di uso.
Manutenzione straordinaria: SCIA
Tra le opere che richiedono la segnalazione certificata di inizio attività ci sono quelle di manutenzione straordinaria che comportano interventi strutturali, che provocano l'aumento delle unità immobiliari e l'incremento dei parametri urbanistici.
SCONTO IMMEDIATO IN FATTURA DEL 50%
tutti gli incentivi e le detrazioni previste dalla Legge di Bilancio 2022
Sarà prorogata fino al 2024 lo SCONTO IN FATTURA del 50% immediato in fattura e la cessione del credito per gli interventi agevolati con il bonus ristrutturazioni, l’ecobonus, il sismabonus e il bonus facciate, nonché per l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

La novità è contenuta nella bozza di disegno di legge di Bilancio per il 2022 datata 10 novembre, che sta per iniziare in Senato l’iter per la conversione in legge.

Per bilanciare gli effetti della proroga, la disciplina dello sconto in fattura e della cessione del credito potrebbe essere rivista, con l’introduzione di controlli preventivi per evitare truffe. La modifica è contenuta in un decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri.

Per bilanciare gli effetti della proroga, la disciplina dello sconto in fattura e della cessione del credito potrebbe essere rivista, con l’introduzione di controlli preventivi per evitare truffe. La modifica è contenuta in un decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri.
Sconto in fattura e cessione del credito, proroga per tutti i bonus
Rispetto alla prima versione circolata, con il testo del ddl del 10 novembre, lo sconto in fattura e la cessione del credito vengono prorogate insieme alla scadenza dei bonus edilizi cui si riferiscono. Per il Superbonus le due opzioni saranno in vigore fino al 2025, per le altre detrazioni fiscali fino al 31 dicembre 2024.

Superbonus, non cambiano limiti Isee e regole sulle unità unifamiliari
Nonostante le pressioni degli ultimi giorni, il testo del ddl del 10 novembre conferma l'intenzione di prorogare il Superbonus sulle unità immobiliari unifamiliari dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, ma con una serie di limiti:

- chi ha presentato la CILAS o ha richiesto il titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione entro il 30 settembre 2021, potrà usufruire del Superbonus 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022;

- tra coloro i quali presentano le pratiche dopo il 30 settembre 2021, chi ha ISEE superiore a 25mila euro potrà fruire del superbonus 110% (anche su seconda casa) solo fino al 30 giugno 2022;

- chi invece ha Isee fino a 25mila euro, potrà fruire del superbonus 110% solo sull’abitazione principale ma fino al 31 dicembre 2022.

Sconto in fattura e cessione del credito, stretta e controlli
Per mantenere lo sconto in fattura e la cessione del credito, saranno introdotti una sere di controlli per evitare truffe. Secondo il decreto legge approvato, il visto di conformità sarà obbligatorio anche per chi usufruisce direttamente del Superbonus e per chi ha diritto a tutti i bonus edilizi. 

L’Agenzia delle Entrate potrà sospendere, fino a 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni delle cessioni per il controllo preventivo della correttezza delle operazioni. Lo stop scatterà nel caso in cui emergano dei profili di rischio, individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti. 
 
La stretta su sconto in fattura e cessione del credito viene incontro alle preoccupazioni dell’Agenzia delle Entrate, che ha segnalato evasioni per 800 milioni di euro legati agli sconti in fattura e alle cessioni del credito.

Il presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), Gabriele Buia, è tornato sull’argomento all'evento “Quale riforma fiscale per un'edilizia sostenibile?” spiegando che è necessario “fare in modo che ci siano dei prezzari di rifermento validi per tutti e che gli interventi vengano eseguiti da imprese qualificate”.

Timorosi di un possibile blocco i deputati M5S Luca Sut, Patrizia Terzoni e Riccardo Fraccaro, che hanno commentato: “Effettuare dei controlli preventivi per scongiurare eventuali abusi non deve significare vanificare la portata e l’efficacia delle agevolazioni, attuando quello che di fatto diventa un vero e proprio boicottaggio. Allo stesso modo non si può pensare che si diano 30 giorni all’Agenzia delle entrate per verificare i casi sospetti mentre si stabiliscono tempi stretti per accedere ai bonus: in questo caso bisogna tenere nel dovuto conto almeno quanti rischiano di superare così i termini fissati. Il decreto interviene per l’ennesima volta a cambiare le carte in tavola senza peraltro ascoltare gli operatori del settore: questo rischia di creare un grave danno alla portata del Superbonus e degli altri bonus edilizi, creando ancor più preoccupazioni e dubbi tra i cittadini e vanificando il lavoro fatto finora per mettere in campo una imponente misura di politica economica, in grado di far ripartire l’edilizia all’insegna della sostenibilità ambientale e della creazione di nuove imprese e posti di lavoro”.
 
Sicurezza nei cantieri edili che gli derivano dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 e sim

Le figure chiave della sicurezza in un cantiere edile che riguardano i Committenti e le Imprese esecutrici.
Le responsabilità del Committente e quelle dell'Impresa.
Affidamento cantieri edili privati a più lavoratori autonomi (muratore, elettricista, idraulico, etc.).
Affidamento cantieri edili privati ad una unica Impresa esecutrice.
Cantieri edili privati con durata inferiore o superiore a 200 uomini/giorni.
Quando il Committente è direttamente coinvolto e responsabile della sicurezza.
Documentazione da richiedere all'Impresa esecutrice ed ai lavoratori autonomi.


Figure chiave nella sicurezza dei cantieri edili
Responsabilità del Committente privato
PER CONTO DEL COMMITTENTE:

IL COMMITTENTE:
il committente stesso, cioè il soggetto per il quale l’opera viene realizzata
(indipendentemente da eventuali frazionamenti dei lavori).
in un appalto privato è in genere il proprietario dell’immobile.
in un appalto pubblico è il soggetto titolare del potere decisionale sulla
spesa di gestione dell’appalto
IL RESPONSABILE DEI LAVORI:
E' la figura a cui il committente privato può decidere di affidare i compiti
e le responsabilità che altrimenti resterebbero in capo ad esso stesso.
nell’appalto pubblico il responsabile dei lavori è il RUP, responsabile
unico del procedimento
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
E' un professionista qualificato. Viene designato dal committente oppure
dal responsabile dei lavori.
a lui spettano tre cose:
1) la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (Psc);
2) la redazione del fascicolo tecnico sulle procedure di sicurezza che
dovranno osservare coloro che provvederanno alla successiva manutenzione dell’opera;
3) coordinare il committente o il responsabile dei lavori nelle fasi di progettazione per asssicurarsi che vengano applicate le misure generali di
salvaguardia della sicurezza nei cantieri.
IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:
E' un professionista qualificato. è incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, per la verifica, il coordinamento e il controllo di
tutte le imprese e i lavoratori autonomi che partecipano all’esecuzione
dell’opera. il cse non può coincidere: con il datore di lavoro delle imprese esecutrici; con un dipendente delle imprese esecutrici; con il responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP.

PER CONTO DELL'IMPRESA:

IL DATORE DI LAVORO:
E' il soggetto titolare del rapporto contrattuale con il lavoratore. è, più in
generale, il soggetto che ha la responsabilità organizzativa ed esercita i
poteri decisionali e di spesa dell’unità produttiva in cui il lavoratore presta la propria opera. nella maggior parte dei casi il datore di lavoro coincide con il titolare dell’impresa. Ma ci sono delle eccezioni a seconda
dell’organizzazione aziendale.
IL DIRIGENTE:
E' la persona che ha l’incarico di attuare le direttive del datore di lavoro,
organizza l’attività e vigila su di essa. è da ritenersi dirigente, ai fini delle
responsabilità per le norme della sicurezza, non solo colui che lo è per
contratto, ma anche chi effettivamente svolge le funzioni proprie del dirigente, dal punto di vista dell’autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria.
IL PREPOSTO:
è la persona che sovrintende all’attività lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, ne controlla la corretta esecuzione da parte
dei lavoratori ed ha potere di iniziativa. rientrano nella definizione di preposto: l’assistente di cantiere, il capo cantiere, il capo squadra, il capo
turno, il capo impianto, ecc. è da ritenersi preposto, ai fini delle responsabilità per le norme della sicurezza, non solo colui che lo è per contratto, ma anche chi effettivamente svolge le funzioni proprie del
preposto.
IL LAVORATORE:
E' la persona che presta la propria opera alle dipendenze di un datore di
lavoro, con un rapporto subordinato.
IL MEDICO COMPETENTE:
E' nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria
nei casi previsti dalla normativa, e cioè:
- esposizione ad amianto, rumore, vibrazioni meccaniche, utilizzo di sostanze pericolose, ecc.;
- preventivamente all’assegnazione della specifica mansione;
- periodicamente, ossia se non prevista dalla legge, almeno una volta
all’anno, salvo diversa indicazione del medico competente;
- su richiesta del lavoratore;
- in occasione del cambio della mansione.
nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e dove sia prevista la sorveglianza sanitaria, la visita del medico
competente in cantieri con caratteristiche simili a quelli già visitati e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame dei piani di sicurezza relativi. il medico petente visita almeno una volta all’anno l’ambiente di lavoro frequentato
da chi è soggetto alla sua sorveglianza.
SOGGETTO DELEGATO ALLA SICUREZZA:
L’eventuale soggetto delegato alla sicurezza è il soggetto delegato dal
datore di lavoro ad assolvere alle proprie funzioni, tranne quelle non delegabili, quali la valutazione di tutti i rischi e la nomina del responsabile
del servizio di Prevenzione e Protezione. affinché la delega risulti valida
è indispensabile rispettare i limiti e le condizioni previste dall’art. 16 del
D.lgs. n. 81/2008. la notizia relativa all’esistenza della delega deve essere tempestivamente divulgata. la delega di funzione non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
RLS RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI:
E' la persona eletta o designata a rappresentare i lavoratori per la salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro.
nelle aziende, o unità produttive, che contano fino a 15 dipendenti il
rls è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Può
anche essere individuato per conto di più aziende nell’ambito territoriale
o di comparto produttivo. in questo caso si chiama rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale, rlst. Quest’ultimo esercita le
competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per tutte
le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza,
nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
nelle aziende, o unità produttive, che contano più di 15 dipendenti il
rls è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze
sindacali in azienda; in assenza di queste ultime il rappresentante è
eletto dai lavoratori al loro interno.
il rls non può subire pregiudizio per la sua attività e ad esso sono dovute le stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali. l’esercizio
delle funzioni di rls è incompatibile con la nomina di responsabile o
addetto al servizio di prevenzione e protezione (rsPP).
il contratto collettivo nazionale e i contratti integrativi provinciali contengono le indicazioni in merito alle modalità di elezione, designazione e di
svolgimento delle attività dei rls e rlst.
Per la formazione del rls è previsto un corso di 32 ore. l’aggiornamento periodico, è di almeno 4 ore annue per le imprese che occupano
dai 15 ai 50 unità e otto ore annue per le imprese con più di 50 unità. le
modalità di svolgimento dell’aggiornamento periodico sono individuate
dalla contrattazione collettiva.
SPP SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:
I compiti del SPP sono principalmente di consulenza, supporto e ausilio
al datore di lavoro per l’assolvimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. e’ il datore di lavoro che istituisce questo servizio
nella sua azienda.
RSPP RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:
Per RSPP si intende l’insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
il RSPP può essere interno all’azienda o esterno ad essa. nel settore edile
il RSPP interno è obbligatorio per le aziende industriali con oltre 200 lavoratori.
ASPP ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:
Il sPP è composto essenzialmente da una persona, il rsPP da più persone: rsPP con asPP.
nelle aziende che occupano fino a 30 addetti il datore di lavoro può
svolgere direttamente le funzioni di rsPP, previa frequenza di apposito
corso di formazione la cui durata è attualmente prevista in 48 ore.
nelle aziende che occupano più di 30 addetti il datore di lavoro deve
affidare l’incarico di rsPP ad un soggetto in possesso di titolo di studio
e frequenza del corso specifico per rsPP.
il datore di lavoro può procedere alla nomina degli eventuali asPP.
tale nomina è facoltativa ma, qualora venisse designato, l’asPP è obbligato a partecipare allo specifico corso di formazione. sia la designazione del responsabile, sia quella degli eventuali addetti al sPP deve
avvenire previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - rls.
LA SQUADRA DEGLI ADDETTI ALLE EMERGENZE:
E' un’equipe scelta dal datore di lavoro, fra i lavoratori interni all’azienda,
dopo essersi consultato con il rls.
la squadra ha compiti operativi specifici nei casi di emergenza. i suoi
membri vengono perciò formati preventivamente sulle azioni immediate
da intraprendere in caso di incendio, salvataggio, primo soccorso, evacuazione dei lavoratori, situazioni di pericolo grave ed immediato.

Obblighi spettanti al datore di lavoro
(Impresa esecutrice, lavoratore autonomo)

• La valutazione dei rischi aziendali il datore di lavoro deve effettuare
una valutazione globale, cioè di tutta l’azienda sia nelle sue strutture
fisse (uffici, magazzini e depositi) che nelle strutture mobili (cantieri) e
documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori. sulla base di questa valutazione si redigerà un documento di valutazione dei rischi aziendali (vedi sotto) e conseguentemente si
adotteranno le misure necessarie alla tutela e alla prevenzione.
• L’autocertificazione Dopo aver valutato i rischi aziendali, si procede all’autocertificazione anziché alla stesura del documento di valutazione dei
rischi aziendali, solo nel caso in cui il datore di lavoro occupi fino a 10 lavoratori. naturalmente anche in questo caso segue l’adempimento degli
obblighi correlati alla avvenuta valutazione. la copia dell’autocertificazione
deve essere inviata al rls, su sua richiesta. l’autocertificazione non è valida
per i cantieri edili ma solo per le strutture fisse: uffici, depositi e magazzini.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potranno effettuare l’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi fino alla
scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore
delle procedure standardizzate, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.
• Il Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR) conseguentemente alla valutazione dei rischi aziendali, il datore di lavoro procede
alla redazione del DVr. tale documento, che deve essere redatto in collaborazione con il rsPP ed il medico competente (se previsto), previa
consultazione del rls, deve essere conservato presso l’impresa o
l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
il DVr deve avere data certa. Questa è comprovata dall’apposizione
congiunta delle firme leggibili dei soggetti coinvolti: datore di lavoro,
RSPP, RLS, o RLST ed il medico.
il DVr deve contenere:
• una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute
durante il lavoro, nella quale vengono anche specificati i criteri che sono
stati utilizzati per la valutazione stessa;
• l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei DPi (dispositivi di protezione individuale) conseguenti la valutazione;
• il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
• l'individuazione dei metodi per attuare la prevenzione, nonché dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere. a tali ruoli devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di competenze
e poteri adeguati;
• l'indicazione del nominativo del rsPP, del rls o del rlst e del medico competente;
• l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.
• La Riunione periodica nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il
sPP - servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, indìce almeno una
volta all’anno una riunione cui partecipano:
• il datore di lavoro o un suo rappresentante;
• il rsPP;
• il medico competente, ove nominato;
• il rls
nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
• il documento di valutazione dei rischi;
• l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
• i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi
di protezione individuale;
• i programmi di informazione e formazione aziendali ai fini della sicurezza.
Dopo la riunione deve essere redatto un verbale che resterà a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
nelle aziende e nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori
è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – rls – chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
• L’informazione dei lavoratori tutti i lavoratori devono essere informati
sui rischi generali dell’impresa e sui rischi specifici relativi all’espletamento delle singole mansioni ad essi affidate. le informazioni dunque
devono riguardare:
• i rischi generali e specifici
• le procedure di primo soccorso
• la lotta antincendio
• l’evacuazione dei luoghi di lavoro
• i nominativi degli incaricati delle procedure di emergenza, antincendio
ed evacuazione
• i nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione
e protezione asPP
Per comprovare l’avvenuta informazione da parte del datore di lavoro,
è consigliabile la stesura di un apposito verbale.
• La formazione e l’addestramento dei lavoratori il datore di lavoro
provvede affinchè ciascun lavoratore riceva una formazione in materia
di salute e sicurezza sufficiente ed adeguata anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
• concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione
della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali,
organi di vigilanza, controllo, assistenza;
• rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure
e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti, nel settore
e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario
di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
la formazione e, dove previsto, l’addestramento specifico, devono avvenire:
• in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro.
• del trasferimento o cambiamento di mansioni;
• dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie,
di nuove sostanze e preparati pericolosi.
nella tabella successiva sono stati sintetizzati i principali corsi di formazione obbligatori, specificando il tipo di corso, i soggetti interessati, le
durate a seconda della tipologia di formazione e il momento in cui un
lavoratore dovrà essere interessato alla formazione.
 1. Premessa 

Il committente è il soggetto con potere decisionale e di spesa per conto del quale vengono realizzati degli interventi edili da parte di una (o più) ditte o da lavoratori autonomi (elettricista, muratore, idraulico). Può essere una persona fisica (come nel caso di un proprietario di casa) o giuridica (nel caso di un condominio. Anche per piccoli interventi di ristrutturazione il proprietario, l’affittuario o chi ha un diritto reale sull’immobile (nudo proprietario, usufruttuario, ecc.) ricopre il ruolo di committente ed è sottoposto ad una serie di obblighi normativi che gli derivano dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.i.m..

Nell’ambito della normativa inerente la sicurezza nei cantieri il quadro dei vertici organizzativi è stato sempre molto chiaro ma non si può dire lo stesso per la suddivisione dei compiti e delle responsabilità che ricadono sul committente dei lavori.

Senza avere la pretesa di affrontare tutti i possibili casi che la complessa gestione e organizzazione di un cantiere può comportare, il presente lavoro mira a fornire una guida sintetica e pratica per l’attuazione degli adempimenti che restano in capo al committente e analizza le situazioni che più frequentemente si riscontrano nella esecuzione dei lavori.

2. Obblighi del committente nei lavori privati 

Il Decreto legislativo 81/2008 ,come modificato dal D.Lgs. +393382462881, ha creato un nuovo modo di pensare e di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro promuovendo, innanzitutto, la “cultura della sicurezza” fondando un nuovo modello di gestione degli adempimenti previsti dalla legge basato sui principi della sicurezza globale, della prevenzione, della programmazione e sulla partecipazione attiva dei lavoratori alle problematiche della gestione dei rischi e dell’organizzazione del lavoro.

Il richiamo all’art. 15 del D.Lgs. n.81/2008 ha imposto – oltre che per il datore di lavoro – anche per il committente il rispetto, fin dal momento in cui deve effettuare le scelte tecnico-organizzative e pianificare le varie fasi di lavoro, dei principi e delle misure generali di tutela contenute in questo disposto.

L’elenco dei principi e delle misure alla quali anche il committente deve attenersi è cospicuo:

La valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
La programmazione della prevenzione, mirata a un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
L’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al processo tecnico;
La riduzione dei rischi alla fonte;
La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
La limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
L’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
L’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

La regolare manutenzione di ambienti, di attrezzature, di impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Tra tutte le misure elencate e alle quali anche in committente deve dare attuazione, sono presenti molte che attengono all’ipotesi in cui lo stesso di avvalga di lavoratori autonomi o, comunque, esegua i lavori avvalendosi di proprio personale; tuttavia, almeno cinque di questi punti (quelli in neretto nell’elenco) hanno, invece, carattere generale ed estendono la propria valenza anche al caso del solo committente esclusivo esecutore dei lavori.

Vediamo quali sono le figure impegnate nella sicurezza dei Lavori di D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., art. 89, c. 1:
lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita` professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’o pera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91;
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilita` di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;
impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
 impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.
Analizziamo le varie situazioni che si possono presentare:

2.1 Affidamento dei lavori ai soli “autonomi” 
Nell’ipotesi di lavori in economia svolti con affidamento degli stessi al solo lavoratore autonomo, il committente deve verificare, per prima cosa, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettera a), in connessione con il punto 2, Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo, richiedendo e ottenendo copia della seguente documentazione:

a) Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia del lavoro oggetto dell’affidamento ;

b) Specifica documentazione attestante la conformità delle disposizioni di cui al richiamato decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c) Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

d) Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal decreto legislativo;

e) Documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

2.2 Lavori in economia del committente con personale dipendente nella propria abitazione o cantiere
Nell’ipotesi di lavori in economia svolti dal committente con proprio personale e presso la propria abitazione o cantiere, la figura del committente stesso è unita con quella di datore di lavoro dell’impresa edile dato che questo soggetto va a rivestire contemporaneamente due ruoli, quello di committente, finanziatore dell’opera, e quello di titolare dell’impresa, realizzatrice dei lavori.

Ne consegue che i suoi obblighi sono duplici, o per meglio dire, rafforzati; nella sua veste di datore di lavoro deve garantire, innanzitutto, la regolarità dei rapporti di lavoro instaurati con i propri dipendenti con annessi correttezza dei versamenti contributivi e premi assicurativi e anche il pieno rispetto della disciplina prevenzionistica:

Redazione del POS;
Ottemperanza all’obbligo di formazione dei propri dipendenti alla luce del nuovo accordo stato-regioni sulla formazione dei lavoratori 21 dicembre 2011;
Ottemperanza all’obbligo di formazione specifica (art. 71, comma 7, in relazione con l’art. 73, comma 4, D.lgs n. 81/02008) per quei dipendenti che sono addetti all’uso di particolari attrezzature elencate nel nuovo accordo stato-regioni 22 febbraio 2012, che è entrato pienamente in vigore il 13 marzo 2013;
Consegna e verifica che i propri lavoratori indossino i DPI messi a loro disposizione in funzione dei rischi insiti nell’attività lavorativa che dovrà essere svolta;
Impiego di attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto , mentre per le opere provvisionali (trabattelli, ponteggi metallici, fissi, scale) che non rientrano nel campo di applicazione della “direttiva macchine” e che, pertanto, non possono essere marcate CE, la conformità deve essere ricercata nel rispetto delle norme tecniche di progettazione (UNI EN ISO) e/o nel rispetto della normativa italiana contenuta nel D.lgs. n.81/2008.
 
2.3. Lavori che richiedono l’affidamento ad una o più ditte esecutrice dei lavori: casistica – In tale evenienza posso essere ipotizzate tre diverse casistiche:

Caso 1: affidamento ad una sola impresa con durata inferiore ai 200 uomini /giorno e senza rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (1)

Il committente deve richiedere alla ditta prima dell’affidamento dei lavori – e verificarne la correttezza – la seguente documentazione
Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia del lavoro oggetto dell’affidamento ;
Autocertificazione del datore di lavoro sul contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori
Autocertificazione del datore di lavoro in ordine al possesso dei requisiti di cui all’allegato XVII del Dlgs 81/08 e s.m.i. ;
Documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

Caso 2: affidamento ad una sola impresa con durata superiore ai 200 uomini /giorno con presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Dlgs 81/08 e s.m.i.  
Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia del lavoro oggetto dell’affidamento;
Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;

Dichiarazione del datore di lavoro di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ;

Una dichiarazione sul contratto collettivo di lavoro applicato e da cui si evinca l’organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL e CASSA EDILE 

Documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs 81/08 e s.m.i. di macchine, attrezzature ed opere provvisionali; 

Elenco dei DPI ( dispositivi di protezione individuali) in dotazione

Attestati inerenti la formazione e certificato di idoneità sanitaria del lavoratore autonomo ove espressamente previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e applicato ai lavoratori dipendenti;

Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’inps, all’inail e alle Casse edili;

Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi
 In entrambi i casi – ai sensi dell’allegato XVII, dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs 81/08 e s.m.i. prima dell’inizio dei lavori deve richiedere ed ottenere dalla ditta:

Piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’art. 96 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., con indicati i rappresentanti dei lavoratori, il preposto, il dirigente (direttore tecnico di cantiere), gli addetti al primo soccorso, prevenzione e lotta antincendio, di gestione dell’emergenza con gli attestati di frequenza al corso di formazione;

Programma delle demolizione di cui all’art.151 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

Denuncia di nuovo lavoro dei datori di lavoro all’Inail (se dovuto);

Il committente deve inviare alla ASL competente – in base alla localizzazione del cantiere – ed all’ispettorato provinciale del lavoro la notifica preliminare i cui contenuti sono indicati all’art. 99, D.Lgs. n. 81/2008 e s.i.m.

 2.4 Lavori che richiedono l’affidamento a due o piu’ ditte esecutrici dei lavori
Un altro importante obbligo in capo al Committente/Responsabile dei Lavori, previsto dall’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è la nomina dei coordinatori in materia di sicurezza e salute, in grado di gestire le interferenze spaziali e temporali dovute alla presenza di più imprese esecutrici. E` bene subito chiarire che la nomina dei coordinatori – uno in fase di progettazione (che deve redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento – PSC) ed uno in fase di esecuzione (che controlla che il PSC venga attuato e rispettato nelle sue prescrizioni) – e` dovuta quando nel cantiere si presume la presenza di due imprese esecutrici, anche non contemporanea, o quando dopo aver affidato i lavori a una sola impresa esecutrice, per qualsivoglia ragione, ne entri nel medesimo cantiere un’altra.

Il Committente/Responsabile dei Lavori può, nella gestione dell’appalto della sua opera, incaricare diverse figure dell’esecuzione: il lavoratore autonomo, l’impresa affidataria e l’impresa esecutrice. Il lavoratore autonomo non conta come impresa esecutrice ai fini della nomina dei coordinatori; l’impresa affidataria conta solo se è anche impresa esecutrice; l’impresa esecutrice conta sempre ai fini della nomina dei coordinatori.

Ci si vuole soffermare sul fatto che:
• le imprese esecutrici possono anche non lavorare insieme temporalmente, ma è la loro semplice presenza spaziale a poter essere causa di interferenze nei lavori e quindi di necessitare il coordinamento;
• i coordinatori sono uno per la fase di progettazione che deve essere nominato al momento dell’incarico al progettista dell’opera e uno per la fase di esecuzione che deve essere nominato al momento dell’affidamento dei lavori ai realizzatori dell’opera. I coordinatori, dotati entrambi di adeguata preparazione e requisiti tecnici, possono anche coincidere in una unica figura professionale;
• il Committente/Responsabile dei Lavori può svolgere il ruolo di coordinatore qualora in possesso delle capacità prescritte dalla legge;
• i nominativi dei coordinatori vanno comunicati sempre a tutte le imprese affidatarie, esecutrici (comprese le subappaltatrici) e ai lavoratori autonomi e devono comparire sul cartello di cantiere.
Anche in questo caso il committente deve inviare alla ASL competente – in base alla localizzazione del cantiere – ed all’ispettorato provinciale del lavoro la notifica preliminare i cui contenuti sono indicati all’art. 99, D.Lgs. n. 81/2008 e s.i.m..

3. Aspetti generali sulla Responsabilità del committente 
Senza voler approfondire i vari aspetti di responsabilità civili e penali che ricadono sul committente/Responsabile dei lavori – che necessitano di un ulteriore approfondimento
 – in linea generale è opportuno precisare che la verifica d’idoneità professionale non ha rivestito affatto carattere secondario visti i risvolti penali che una sua omissione può determinare a carico del committente nell’ipotesi di infortunio, sia mortale che non, del lavoratore/i autonomo/i in cantiere. Inoltre, il cantiere, è opportuno ricordarlo, non è definito in base all’entità e alla durata dei lavori ma in base al semplice fatto che si stanno svolgendo lavori di ingegneria civile quali quelli contenuti nell’allegato X al D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., per cui può essere considerato un cantiere anche l’immobile all’interno del quale abita il committente se al suo interno sono svolti lavori a carattere edilizio. Un monito è arrivato dalla sentenza di cassazione penale, sezione IV, 1° dicembre 2010, n. 42465, che ha sancito la responsabilità del committente anche per lavori edilizi in abitazioni private ponendosi nella scia evolutiva della giurisprudenza di legittimità tendente a una sempre maggiore responsabilizzazione di questa figura che prescinde dall’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’artigiano appaltatore dei lavori.

E’ importante anche sottolineare che la mera nomina del coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione non esime il committente dalle responsabilità a suo carico e pertanto non lo sgrava dalle sanzioni previste; il committente deve infatti vigilare sul corretto operato del coordinatore e sull’adempimento degli obblighi di cui all’art 91 comma 1 e 92 comma 1 lettera da a) ad e). 3382462881
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