PER CONTO DEL COMMITTENTE:
IL COMMITTENTE:il committente stesso, cioè il soggetto per il quale l’opera viene realizzata(indipendentemente da eventuali frazionamenti dei lavori).
in un appalto privato è in genere il proprietario dell’immobile.
in un appalto pubblico è il soggetto titolare del potere decisionale sulla
spesa di gestione dell’appalto
IL RESPONSABILE DEI LAVORI:
E' la figura a cui il committente privato può decidere di affidare i compiti
e le responsabilità che altrimenti resterebbero in capo ad esso stesso.
nell’appalto pubblico il responsabile dei lavori è il RUP, responsabile
unico del procedimento
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
E' un professionista qualificato. Viene designato dal committente oppure
dal responsabile dei lavori.
a lui spettano tre cose:
1) la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (Psc);
2) la redazione del fascicolo tecnico sulle procedure di sicurezza che
dovranno osservare coloro che provvederanno alla successiva manutenzione dell’opera;
3) coordinare il committente o il responsabile dei lavori nelle fasi di progettazione per asssicurarsi che vengano applicate le misure generali di
salvaguardia della sicurezza nei cantieri.
IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:
E' un professionista qualificato. è incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, per la verifica, il coordinamento e il controllo di
tutte le imprese e i lavoratori autonomi che partecipano all’esecuzione
dell’opera. il cse non può coincidere: con il datore di lavoro delle imprese esecutrici; con un dipendente delle imprese esecutrici; con il responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP.
PER CONTO DELL'IMPRESA:
IL DATORE DI LAVORO:
E' il soggetto titolare del rapporto contrattuale con il lavoratore. è, più in
generale, il soggetto che ha la responsabilità organizzativa ed esercita i
poteri decisionali e di spesa dell’unità produttiva in cui il lavoratore presta la propria opera. nella maggior parte dei casi il datore di lavoro coincide con il titolare dell’impresa. Ma ci sono delle eccezioni a seconda
dell’organizzazione aziendale.
IL DIRIGENTE:
E' la persona che ha l’incarico di attuare le direttive del datore di lavoro,
organizza l’attività e vigila su di essa. è da ritenersi dirigente, ai fini delle
responsabilità per le norme della sicurezza, non solo colui che lo è per
contratto, ma anche chi effettivamente svolge le funzioni proprie del dirigente, dal punto di vista dell’autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria.
IL PREPOSTO:
è la persona che sovrintende all’attività lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, ne controlla la corretta esecuzione da parte
dei lavoratori ed ha potere di iniziativa. rientrano nella definizione di preposto: l’assistente di cantiere, il capo cantiere, il capo squadra, il capo
turno, il capo impianto, ecc. è da ritenersi preposto, ai fini delle responsabilità per le norme della sicurezza, non solo colui che lo è per contratto, ma anche chi effettivamente svolge le funzioni proprie del
preposto.
IL LAVORATORE:
E' la persona che presta la propria opera alle dipendenze di un datore di
lavoro, con un rapporto subordinato.
IL MEDICO COMPETENTE:
E' nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria
nei casi previsti dalla normativa, e cioè:
- esposizione ad amianto, rumore, vibrazioni meccaniche, utilizzo di sostanze pericolose, ecc.;
- preventivamente all’assegnazione della specifica mansione;
- periodicamente, ossia se non prevista dalla legge, almeno una volta
all’anno, salvo diversa indicazione del medico competente;
- su richiesta del lavoratore;
- in occasione del cambio della mansione.
nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e dove sia prevista la sorveglianza sanitaria, la visita del medico
competente in cantieri con caratteristiche simili a quelli già visitati e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame dei piani di sicurezza relativi. il medico petente visita almeno una volta all’anno l’ambiente di lavoro frequentato
da chi è soggetto alla sua sorveglianza.
SOGGETTO DELEGATO ALLA SICUREZZA:
L’eventuale soggetto delegato alla sicurezza è il soggetto delegato dal
datore di lavoro ad assolvere alle proprie funzioni, tranne quelle non delegabili, quali la valutazione di tutti i rischi e la nomina del responsabile
del servizio di Prevenzione e Protezione. affinché la delega risulti valida
è indispensabile rispettare i limiti e le condizioni previste dall’art. 16 del
D.lgs. n. 81/2008. la notizia relativa all’esistenza della delega deve essere tempestivamente divulgata. la delega di funzione non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
RLS RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI:
E' la persona eletta o designata a rappresentare i lavoratori per la salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro.
nelle aziende, o unità produttive, che contano fino a 15 dipendenti il
rls è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Può
anche essere individuato per conto di più aziende nell’ambito territoriale
o di comparto produttivo. in questo caso si chiama rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale, rlst. Quest’ultimo esercita le
competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per tutte
le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza,
nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
nelle aziende, o unità produttive, che contano più di 15 dipendenti il
rls è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze
sindacali in azienda; in assenza di queste ultime il rappresentante è
eletto dai lavoratori al loro interno.
il rls non può subire pregiudizio per la sua attività e ad esso sono dovute le stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali. l’esercizio
delle funzioni di rls è incompatibile con la nomina di responsabile o
addetto al servizio di prevenzione e protezione (rsPP).
il contratto collettivo nazionale e i contratti integrativi provinciali contengono le indicazioni in merito alle modalità di elezione, designazione e di
svolgimento delle attività dei rls e rlst.
Per la formazione del rls è previsto un corso di 32 ore. l’aggiornamento periodico, è di almeno 4 ore annue per le imprese che occupano
dai 15 ai 50 unità e otto ore annue per le imprese con più di 50 unità. le
modalità di svolgimento dell’aggiornamento periodico sono individuate
dalla contrattazione collettiva.
SPP SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:
I compiti del SPP sono principalmente di consulenza, supporto e ausilio
al datore di lavoro per l’assolvimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. e’ il datore di lavoro che istituisce questo servizio
nella sua azienda.
RSPP RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:
Per RSPP si intende l’insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
il RSPP può essere interno all’azienda o esterno ad essa. nel settore edile
il RSPP interno è obbligatorio per le aziende industriali con oltre 200 lavoratori.
ASPP ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:
Il sPP è composto essenzialmente da una persona, il rsPP da più persone: rsPP con asPP.
nelle aziende che occupano fino a 30 addetti il datore di lavoro può
svolgere direttamente le funzioni di rsPP, previa frequenza di apposito
corso di formazione la cui durata è attualmente prevista in 48 ore.
nelle aziende che occupano più di 30 addetti il datore di lavoro deve
affidare l’incarico di rsPP ad un soggetto in possesso di titolo di studio
e frequenza del corso specifico per rsPP.
il datore di lavoro può procedere alla nomina degli eventuali asPP.
tale nomina è facoltativa ma, qualora venisse designato, l’asPP è obbligato a partecipare allo specifico corso di formazione. sia la designazione del responsabile, sia quella degli eventuali addetti al sPP deve
avvenire previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - rls.
LA SQUADRA DEGLI ADDETTI ALLE EMERGENZE:
E' un’equipe scelta dal datore di lavoro, fra i lavoratori interni all’azienda,
dopo essersi consultato con il rls.
la squadra ha compiti operativi specifici nei casi di emergenza. i suoi
membri vengono perciò formati preventivamente sulle azioni immediate
da intraprendere in caso di incendio, salvataggio, primo soccorso, evacuazione dei lavoratori, situazioni di pericolo grave ed immediato.
Obblighi spettanti al datore di lavoro
(Impresa esecutrice, lavoratore autonomo)
• La valutazione dei rischi aziendali il datore di lavoro deve effettuare
una valutazione globale, cioè di tutta l’azienda sia nelle sue strutture
fisse (uffici, magazzini e depositi) che nelle strutture mobili (cantieri) e
documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori. sulla base di questa valutazione si redigerà un documento di valutazione dei rischi aziendali (vedi sotto) e conseguentemente si
adotteranno le misure necessarie alla tutela e alla prevenzione.
• L’autocertificazione Dopo aver valutato i rischi aziendali, si procede all’autocertificazione anziché alla stesura del documento di valutazione dei
rischi aziendali, solo nel caso in cui il datore di lavoro occupi fino a 10 lavoratori. naturalmente anche in questo caso segue l’adempimento degli
obblighi correlati alla avvenuta valutazione. la copia dell’autocertificazione
deve essere inviata al rls, su sua richiesta. l’autocertificazione non è valida
per i cantieri edili ma solo per le strutture fisse: uffici, depositi e magazzini.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potranno effettuare l’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi fino alla
scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore
delle procedure standardizzate, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.
• Il Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR) conseguentemente alla valutazione dei rischi aziendali, il datore di lavoro procede
alla redazione del DVr. tale documento, che deve essere redatto in collaborazione con il rsPP ed il medico competente (se previsto), previa
consultazione del rls, deve essere conservato presso l’impresa o
l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
il DVr deve avere data certa. Questa è comprovata dall’apposizione
congiunta delle firme leggibili dei soggetti coinvolti: datore di lavoro,
RSPP, RLS, o RLST ed il medico.
il DVr deve contenere:
• una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute
durante il lavoro, nella quale vengono anche specificati i criteri che sono
stati utilizzati per la valutazione stessa;
• l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei DPi (dispositivi di protezione individuale) conseguenti la valutazione;
• il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
• l'individuazione dei metodi per attuare la prevenzione, nonché dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere. a tali ruoli devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di competenze
e poteri adeguati;
• l'indicazione del nominativo del rsPP, del rls o del rlst e del medico competente;
• l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.
• La Riunione periodica nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il
sPP - servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, indìce almeno una
volta all’anno una riunione cui partecipano:
• il datore di lavoro o un suo rappresentante;
• il rsPP;
• il medico competente, ove nominato;
• il rls
nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
• il documento di valutazione dei rischi;
• l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
• i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi
di protezione individuale;
• i programmi di informazione e formazione aziendali ai fini della sicurezza.
Dopo la riunione deve essere redatto un verbale che resterà a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
nelle aziende e nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori
è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – rls – chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
• L’informazione dei lavoratori tutti i lavoratori devono essere informati
sui rischi generali dell’impresa e sui rischi specifici relativi all’espletamento delle singole mansioni ad essi affidate. le informazioni dunque
devono riguardare:
• i rischi generali e specifici
• le procedure di primo soccorso
• la lotta antincendio
• l’evacuazione dei luoghi di lavoro
• i nominativi degli incaricati delle procedure di emergenza, antincendio
ed evacuazione
• i nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione
e protezione asPP
Per comprovare l’avvenuta informazione da parte del datore di lavoro,
è consigliabile la stesura di un apposito verbale.
• La formazione e l’addestramento dei lavoratori il datore di lavoro
provvede affinchè ciascun lavoratore riceva una formazione in materia
di salute e sicurezza sufficiente ed adeguata anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
• concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione
della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali,
organi di vigilanza, controllo, assistenza;
• rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure
e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti, nel settore
e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario
di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
la formazione e, dove previsto, l’addestramento specifico, devono avvenire:
• in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro.
• del trasferimento o cambiamento di mansioni;
• dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie,
di nuove sostanze e preparati pericolosi.
nella tabella successiva sono stati sintetizzati i principali corsi di formazione obbligatori, specificando il tipo di corso, i soggetti interessati, le
durate a seconda della tipologia di formazione e il momento in cui un
lavoratore dovrà essere interessato alla formazione.